Sintesi misure di interesse previste nella Legge di Bilancio 2023

 

Proroga Superbonus al 110 per cento (articolo 1, commi 894; articolo 1, comma 10)

A correzione di quanto originariamente previsto dal D.L. Aiuti quater (D.L.n.176/2022 ancora in corso di conversione) vengono indicati gli interventi, rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione che era stata prevista a partire dal 2023.
Conseguentemente, si applica la detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli:
· interventi diversi da quelli effettuati dai condominii per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata);
· interventi effettuati dai condominii per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 176/2022 (ovvero adottata entro il 18 novembre 2022, atteso che il decreto è entrato in vigore il 19 novembre 2022) e sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); - interventi effettuati dai condominii per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in una data compresa tra il 19 novembre 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n.176/2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre, anche in tal caso, che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Il comma 10 riconosce la detrazione nella misura del 110% anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che gli stessi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio ex decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni (articolo 1, commi 74 e 75)

Vengono prorogate al 2023 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età con riferimento
all’operatività del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa, al Fondo di garanzia per la prima casa (rifinanziato, ai sensi del comma 75, per il 2023, con 430 milioni di Euro) e alle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette. Nello specifico, la disposizione di cui alla lettera a) del comma 74 estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l’operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della L.n. 244 del 2007. La lettera “b” interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della L.n.147/2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili (rientranti nelle categorie prioritarie, come le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid 19. Viene, quindi, prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dall’articolo 64, comma 3, del D.L. “Sostegni bis” (D.L. n.73/2021) in base al quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie sopra menzionate, dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Con la lettera “c”, vengono prorogate di un anno (quindi fino al 31 dicembre 2023), anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che non abbiano compiuto trentasei anni di età e in possesso di un Indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

 

Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare -detrazione IVA imprese costruttrici- (articolo 1, comma 76)

La norma consente di detrarre dall’Irpef il 50 per cento dell’IVA versata, per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.
La detrazione del 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

 

Bonus mobili (articolo 1, comma 277)

Viene incrementato l’importo, per l’anno 2023, della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, che da 5.000 Euro passa ad 8.000 Euro (nel 2024 l’importo della detrazione torna ad essere 5.000 Euro).
La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e spetta a condizione che gli interventi di ristrutturazione edilizia siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

 

Detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche (articolo 1, comma 365)

Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75 % delle spese sostenute e documentate prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
Tuttavia, è necessario che le deliberazioni dei lavori da parte dell’assemblea di condominio avvengano con una maggioranza dei partecipanti che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

 

Rinegoziazione mutui ipotecari (art.1, comma 322)

Viene rinnovata, per il 2023 la misura, già accordata ai sensi del DL 70/2011, per la negoziazione agevolata dei contratti di mutuo stipulati a tasso e rata variabile (assicurando l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati) per l’acquisto o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Nello specifico, vengono riaperti, fino al 31 dicembre 2023, i termini di operatività della disciplina (contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011 e in origine applicabile fino al 31 dicembre 2012) che consente di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, purché aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro, finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e stipulati con tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto.
La rinegoziazione del mutuo è concessa in presenza di due condizioni, ovvero che al momento della richiesta il mutuatario presenti ISEE non superiore a 35 mila Euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

 

Modifica della disciplina dell’IMU a seguito della legge n. 17 del 2022 della Regione Friuli Venezia- Giulia istitutiva dell’ILIA (Art. 1, comma 834)

Vengono apportate modifiche alla legge di Bilancio 2020 relativamente alla disciplina IMU, al fine di adeguare la disciplina dell’imposta locale immobiliare autonoma istituita dal Friuli Venezia Giulia a quella dell’IMU, anche relativamente alla deducibilità IMU ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni e l’indeducibilità ai fini dell’IRAP.

 

Esenzione IMU su immobili occupati (articolo 1, comma 81)

La disposizione è diretta ad esentare dal pagamento dell' IMU i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale).

 

Disposizioni in materia di imposta di soggiorno (articolo 1, comma 787)

Modifica la disciplina dell’imposta di soggiorno consentendo ai Comuni capoluogo di provincia aventi forte vocazione turistica (intesa con riferimento alle presenze turistiche che devono consistere in numero venti volte superiore a quello dei residenti sulla base della rilevazione statistica più recente) di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo di 10 euro per notte di soggiorno.

 

Agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici (articolo 1, commi 110 e 111)

Viene inserito il comma 4-ter all’articolo 2, D.L. n.194/2009 (L. 25/2010) prevedendo che l’agevolazione di cui al comma 4-bis (in base alla quale le imposte di registro ed ipotecaria sono in misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell'1 per cento) si applichi anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Il comma 111 prevede che, nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e siano esenti dalle imposte catastale e di bollo. È altresì introdotta una ulteriore possibilità di fruizione dell’agevolazione con riferimento ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale sopra indicata, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnino a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.

 

Limite all’uso del contante (articolo 1, comma 384, lettera “b”)

L’articolo 1, comma 384, lettera “b” innalza il valore soglia oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro in contante, portandolo dai 1.000 Euro previsti, a 5.000 Euro a decorrere dal 1°gennaio 2023

 

Reddito di cittadinanza per il pagamento del canone di locazione (articolo 1, comma 317, lettera “a”)

La lettera a) del comma 317 prevede che la componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa, così, al pagamento parziale o totale del canone. Entro il 2 marzo 2023 deve essere emanato un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione delle relative modalità di attuazione.

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